Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di istituto).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo il numero degli alunni iscritti.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

È formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, eletti dal Collegio dei docenti. Il comitato dura in carica un anno scolastico ed esercita le funzioni di valutazione del servizio dei docenti su richiesta degli interessati ed esercita altresì compiti di valutazione in materia di anno di formazione del personale docente di istituto e di riabilitazione del personale docente.

E’ stato istituito dall’art.11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”.

Ha il compito di:

- valutare l'anno di formazione del personale docente;

- riabilitare il personale docente su loro richiesta;

- esprimere parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova;

- definire i criteri per valorizzare il merito dei docenti, ai fini dell'attribuzione del bonus premiale.

Il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti è convocato dal dirigente scolastico alla conclusione dell’anno scolastico di riferimento, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il dirigente scolastico, dopo aver sentito il parere del Comitato, redige una relazione di prova.

ORGANO DI GARANZIA

L’Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana.

Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

FINALITÀ E COMPITI

L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

 

  • prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  • esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
  • Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

COMPOSIZIONE

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone di due docenti e due rappresentanti eletti dai genitori. I membri dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.

RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O. G.  in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

L’organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la Patria potestà.

L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scu

Allegati

Riferimento normativo del Decreto Legislativo 297/1994

CONSIGLIO D'ISTITUTO

ORGANO DI GARANZIA